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 una enorme porcata

 

 

 

Volete farvi due risate? È uscito il nuovo regolamento disciplinare dell’ IBISG. Ben nascosto tra le pieghe del nuovo sito (di cui a breve parleremo), si trova nello spazio aderenti, ove per accedere è necessario digitare il proprio codice membro stampato nel cartellino. Questo dà modo  controllare chi accede a quella sezione, quando, e quali documenti consulta.

Ma entriamo nello specifico. Nell’ aricolo 4 comma 2 si legge:

Qualora un fedele restituisca il Gohonzon perché non vuole continuare a praticare, l’ istituto chiederà all’ interessato se vuole continuare o meno a far parte dell’ IBISG.

Questo comma sancisce, al di là di ogni ragionevole dubbio, che questo istituto non è più un istituto religioso: infatti, non esiste che una persona che manifesti l’ intenzione chiara di non voler più  praticare ne rimanga a far parte. Questo comma trasforma la nostra comunità in un qualcosa che è ben diverso da quanto espresso nello statuto. L’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai riunisce coloro che in Italia seguono e praticano il Buddismo insegnato da Nichiren Daishonin, maestro giapponese del 13esimo secolo, e diffuso dalla Soka Gakkai.”

Secondo il regolamento questo principio non è vero poiché possono farne parte anche tutte quelle persone che hanno smesso di praticare e manifestano l’ intenzione di restituire il Gohonzon. Evidentemente in Italia si può essere membri della Soka Gakkai pur senza praticare. Ergo, il nostro non è più un istituto religioso, Ragion per cui non deve avere, né intesa, ne relativo otto per mille.

Secondo punto da analizzare: tutto l’ articolo 5.

Articolo 5

(provvedimenti)

1. Si possono adottare dei provvedimenti nei confronti di un fedele qualora si

comprovino i seguenti comportamenti:

a) comportamento non rispettoso nei confronti del Gohonzon;

b) sfruttamento dell’appartenenza all’IBISG, o della posizione nell’Istituto,

per fini propri, per esempio allo scopo di chiedere denaro in prestito,

costituire società a fine di lucro, ottenere consensi di natura politica,

conseguire vantaggi mediante pressioni psicologiche;

c) diffamazione seria dell’Istituto o dei suoi fedeli;

d) violazioni gravi e reiterate degli obblighi statutari e regolamentari.

2. Poiché i provvedimenti hanno lo scopo di stimolare la riflessione e di far sì che

le persone continuino a professare la propria fede nell’ambito dell’Istituto,

prima di prendere una decisione si verificheranno con attenzione le circostanze.

3. In ogni caso la persona alla quale si intende contestare un comportamento non

corretto deve essere ascoltata.

4. Competente ad adottare i provvedimenti è il Consiglio Nazionale dell’Istituto.

5. I provvedimenti, da misurare sulla gravità dei comportamenti, sono:

avvertimento, sospensione dell’attività non superiore a un anno, espulsione

dall’Istituto.”

 

Questo regolamento diviene efficace dal 6 marzo 2010

comma b: le violazioni vengono citate solo come esempio e non specificate dettagliatamente, come invece dovrebbe essere.

In tale modo il consiglio nazionale può prendere provvedimenti contro chiunque di noi membri sulla base di violazioni che i componenti del medesimo possono inventarsi a loro libero arbitrio. In tal modo il consiglio nazionale si puo’ inventare qualsiasi cosa e non dà modo al candidato all’ espulsione di poter contestare nulla. Se, ad esempio, un membro frequenta le riunioni per adescare le giovani donne, secondo questa farsa di regolamento disciplinare può essere espulso dal nostro istituto come può benissimo rimanervi dentro, perché tale violazione non è esplicitata in modo chiaro. E chi decide se un comportamento del genere costituisce motivo di espulsione, può farlo a propria discrezione. Questo chiaramente per poter favorire gli amici golpisti di questo “consiglio nazionale”. Muzzolon due anni fa è stato pescato da un sokahan mentre trombava a Trets con una responsabile ligure: se lo fate voi potete benissimo essere espulsi, poiché la questione non è chiaramente esplicitata, ed il consiglio nazionale può ravvisare nel vostro caso l’ uso personale dell’ istituto per fini sessuali, mentre lui rimane dentro, poiché il suo caso verrebbe interpretato come il legittimo sfogo di pulsioni assolutamente naturali per l’ essere umano.

Comma successivo: “diffamazione seria dell’istituto e dei suoi fedeli”

I dirigenti romani, autori di questa farsa di regolamento, con post it del Che Guevara e pugni chiusi nella redazione di Buddismo e società, libertari e comunisti dichiarati, tirano fuori una regola ad personam esattamente come fa Berlusconi. Infatti questo comma è stato elaborato per fare fuori gente come me che denuncia pubblicamente quello che questi signori fanno sulle spalle dei membri. Ricordiamo a questi signori che se tale regola fosse esistita sotto la vecchia gestione, loro stessi sarebbero stati espulsi senza avere tempo di dire “pio”. Incredibile: quando si trattava di loro e dei loro accoliti la diffamazione, anche di rilevanza penale, si chiamava “dissenso”, e tale principio è stato anche benedetto negli scritti della Macioti,mentre ora il legittimo e comprovato dissenso si chiama “diffamazione” ed a macchiarsene si viene espulsi come nella migliore tradizione dei regimi totalitari.

Dal 6 marzo 2010, persone come Emanuela Sposato, che ha esternato su “Repubblica” il proprio dissenso verso il questionario del CESNUR a Torino, a norma di regolamento possono venire espulse.

Questo comma del regolamento viola in maniera palese l’ articolo 21 della costituzione italiana ove si recita che “tutti hanno il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Non solo, ma vengono violati altri due diritti inalienabili dei cittadini italiani: il diritto di cronaca e di critica. Vediamo cosa dice wikipedia:


 

 Il diritto di cronaca e critica

In particolare, i diritti di cronaca e critica trovano fondamento nell'articolo 21 della Costituzione, che sancisce che Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Per risolvere la presunta antinomia di norme fra l'articolo 21 della Costituzione e gli articoli 594 e 595 del codice penale (norme che tutelano anch'esse un bene di rango costituzionale quale l'onore, espressione della personalità umana tutelata dall'articolo 2 della stessa Costituzione) si fa generalmente riferimento alla nozione di limite del diritto.

In particolare, la giurisprudenza, con una lunga opera di interpretazione, ha elaborato dettagliatamente i limiti di operatività del diritto di cronaca; le condizioni, cioè, necessarie affinché il reato di diffamazione venga scriminato dalla causa di giustificazione in discorso. In sintesi, perché operi la scriminante, è necessario: a) che vi sia un interesse pubblico alla notizia; b) che i fatti narrati corrispondano a verità; c) che l'esposizione dei fatti sia corretta e serena, secondo il principio della continenza.

Per quel che concerne il diritto di critica, invece, definito come libertà di esprimere giudizi, valutazioni e opinioni, la dottrina e la giurisprudenza prevalente ricostruiscono le stesse condizioni adattandole alla peculiarità del caso. In particolare, sul requisito della verità, se la critica riguarda un fatto è necessario che soltanto quello sia vero, non potendosi pretendere ontologicamente la verità su opinioni e valutazioni. La giurisprudenza ha inoltre specificato che per quanto riguarda in particolare la critica politica e sindacale il limite della continenza verbale sia da intendere in modo più ampio, purché la critica non si risolva in gratuiti attacchi personali.[1]

L'esimente della provocazione [modifica]

Ai sensi dell'articolo 599 del codice penale, secondo comma:

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

Ciò configura la cosiddetta provocazione, comune sia all'ingiuria che alla diffamazione, che è variamente configurata dalla dottrina quale causa di esclusione della colpevolezza, ovvero causa di giustificazione o, infine, quale causa di non punibilità in senso stretto.

Lo stato d'ira e l'immediatezza della reazione ("subito dopo" il fatto ingiusto) vengono interpretate dalla giurisprudenza in senso relativo: vengono applicate infatti anche in casi di diffamazione a mezzo stampa, in cui l'immediatezza della reazione non sarebbe configurabile.[2]

 

La diffamazione è un reato penale il cui luogo di discussione è un tribunale e la competenza è quella di un magistrato, non di un consesso di persone che si autodefiniscono “consiglio nazionale” e che sono guidate tutte da interessi personali e di potere.

Questo regolamento, quindi, è contro la nostra costituzione, ed è nullo un quanto viola una parte dell’ articolo 8 dove si recita che “le confessioni diverse da quella cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti quando non contrastino con l’ ordinamento giuridico italiano”.

Questo regolamento disciplinare, quindi, viola l’ articolo 21 della costituzione ed  il diritto di cronaca e di critica; pertanto, sulla base del citato articolo 8 della costituzione italiana deve ritenersi nullo.

Ora, ci chiediamo, dove stanno tutti quelli che si sono scagliati contro la vecchia gestione e contro il vecchio regolamento disciplinare che, oltre che essere fatto mooooooolto meglio, graduava le sanzioni a seconda del livello di responsabilità in seno al nostro istituto? Dove sono quelli che dichiarano che oggi si è totalmente liberi di esprimere il proprio dissenso verso la gestione di questo istituto? Cosa c’è di diverso dalla frase “da oggi nella nostra organizzazione è abolita l’ espressione “non sono d’accordo” ed il succo di questo nuovo regolamento disciplinare? Se per questi motivi è caduta la vecchia gestione, deve necessariamente cadere anche questa.

Minganti dichiarò che non si sarebbero mai più fatti regolamenti disciplinari dettagliati: oggi tira fuori questa porcata con i suoi amici romani… quegli atteggiamenti quindi servivano solamente a buttare fuori i suoi avversari, ed un regolamento disciplinare siffatto comprova pienamente questa tesi.

Per quanto tempo ancora vogliamo farci prendere per il culo da questi figuri?

Per quanto tempo ancora vogliamo garantirgli un posto di lavoro fisso ed intoccabile? Si perché, guarda caso, in questo regolamento non si fa cenno esplicito agli abusi che possono commettere i ministri di culto nell’ esercizio del loro ministero, o dei membri del consiglio nazionale. Siamo alle solite:se qualcuno di loro abusa della sua posizione, viene “giudicato”dai suoi amici e viene assolto da ogni addebito. Immaginiamo che un ministro di culto venga sorpreso mentre compie una scorrettezza: secondo lo statuto  i ministri di culto vengono nominati da altri ministri di culto, pertanto chi farebbe espellere la persona o le persone che li hanno nominati? Questo sistema si definisce clientelare. Puo’ dunque un istituto religioso essere gestito clientelarmente? Oppure, dovremo di qui in avanti parlare di ex istituto religioso, visto quanto recita l’articolo 4 comma 2 di questa vergogna.

Ultima notizia: la Soka Gakkai italiana è l’ unica al mondo che attua un regolamento disciplinare di questo tipo.

 

 

Luciano madon

 

aggiunta: leggete il vecchio regolamento disciplinare, la cui redazione fu oggetto di furiose polemiche da parte degli attuali gestori del nostro istituto. un regolamento definito Fascista e manifestazione di una tendenza autoritaria. leggetelo con attenzione.

Confrontatelo con quello nuovo ed avrete ulteriori prove su come non ci siano variazioni sostanziali sugli aspetti punitivi. soffermatevi sul fatto che ai ministri di culto era chiesto un maggior rigore comportamentale e su come le sanzioni fossero graduate a seconda degli incarichi di responsabilità all' interno del nostro istituto. se farete questo avrete chiarissimi i motivi per cui i nostri dirigenti hanno fatto il famoso golpe.